venerdì, maggio 06, 2011

E' un segnale positivo. Speriamo che non faccia la fine dei voucher della ricerca per le pmi della legge di stabilità 2011, messo in soffitta


Il Sole 24ORE

6 maggio 2011

Per il nuovo bonus ricerca una sperimentazione biennale.

Sul piatto cento milioni di dote iniziale

di Gianni Trovati

Una sperimentazione biennale per avviare il credito d'imposta a favore delle imprese che spingono sull'acceleratore della ricerca e finanziano i progetti delle università o degli altri enti pubblici del settore.

Con una dote iniziale certa di 100 milioni (recuperati con il bonus previsto dalla legge di stabilità) ed eventuali risorse aggiuntive ottenute con un taglio lineare delle spese rimodulabili (esclusi Ffo e 5 per mille). È questa la struttura definitiva del nuovo bonus ricerca delineato dal decreto sviluppo.

La sperimentazione riguarderà le attività avviate quest'anno e il prossimo, e si tradurrà in un credito d'imposta da erogare in tre rate annuali, a partire dall'avvio dei nuovi progetti. Il bonus non sarà generalizzato, ma per favorire un aumento delle attività di ricerca si aprirà solo ai soggetti che incrementano il loro sforzo negli investimenti rispetto al passato. In pratica, il confronto sarà effettuato con la media di investimenti realizzati dai candidati al bonus tra il 2008 e il 2010. Il 90% della quota che eccederà la media di quel triennio, si tradurrà nel bonus, che sarà erogato sotto forma di credito d'imposta in tre anni a partire dall'anno di debutto dei nuovi progetti. Le procedure per l'esame degli investimenti e l'accesso al bonus saranno definite con un provvedimento ad hoc del direttore dell'agenzia delle Entrate, Attilio Befera.

La nuova spinta agli investimenti supera il mini-bonus, con una dote da 100 milioni, che era stato introdotto dalla legge di stabilità (articolo 1, comma 25, della legge 220/2010), che viene quindi subito messo in soffitta. Il meccanismo introdotto ieri, invece, non cancella la deducibilità integrale degli investimenti delle imprese in progetti di ricerca, che continuano di conseguenza ad alleggerire l'imponibile fiscale secondo le vecchie regole.

I partner che permettono di accedere allo "sconto" fiscale non sono solo le università. Oltre agli atenei, statali e non statali, e gli istituti universitari legalmente riconosciuto, a far scattare il credito d'imposta possono essere anche i progetti degli enti di ricerca "ufficiali" (si tratta di quelli elencati all'articolo 6 dell'ultimo Contratto quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, e dell'Agenzia spaziale italiana) e quelli sviluppati dagli organismi riconosciuti dall'Unione europea; l'elenco di questi ultimi è nella disciplina 2006/C323/01 (paragrafo 2.2, lettera d), che regola gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

Il credito d'imposta ottenuto per questa via andrà indicato in dichiarazione dei redditi, ma sarà ovviamente neutro ai fini fiscali; la somma non entrerà nel reddito e nell'imponibile ai fini Irap, e non impatterà sulle misure di deducibilità degli interessi passivi e delle altre spese previste dall'articolo 109, comma 5 del Testo unico delle imposte sui redditi. Il bonus potrà essere utilizzato in compensazione secondo i meccanismi abituali (articolo 17 del Dlgs 241/1997), ma non per tutte le voci: il credito, infatti, non potrà intervenire per alleggerire per esempio il versamento di contributi previdenziali, premi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Nel capitolo dedicato alla ricerca trova spazio anche (articolo 9 del decreto sviluppo) un nuovo «contratto di programma per la ricerca strategica», che il ministero dell'Istruzione potrà firmare con soggetti pubblici e privati, anche associati; si tratta di uno strumento simile a quello già previsto per lo Sviluppo economico, e che nasce per favorire nuovi progetti tecnologici con un occhio di riguardo al Sud.

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